Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso delle persone intenzionate a sposarsi. (Art.16 al. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani )
La libertà personale e la libertà di movimento ( Art. 10 della Costituzione federale Svizzera) costituiscono un diritto fondamentale in Svizzera. Quindi ogni persona deve avere la possibilità di sposarsi con la persona di sua scelta e il matrimonio forzato costituisce una violazione dei diritti umani.
Secondo uno studio, tra il 2009 e il 2010, sono stati stimati 1400 casi di matrimonio forzato.
Dall’inizio delle sue attività di consulenza nel 2005, il Servizio contro i matrimoni forzati, che è un centro di competenza federale, ha consigliato e accompagnato 2’349 casi fino al 31 dicembre 2018. Ad oggi, il Servizio contro i matrimoni forzati riceve in media 5 nuovi casi a settimana, che possono anche raddoppiare prima delle vacanze estive quando molte delle persone coinvolte temono un rapimento o un sequestro all’estero.
Si parla generalmente di «matrimonio forzato» quando una delle persone della coppia subisce delle pressioni o delle costrizioni per accettare un matrimonio. Tuttavia, dietro al termine di «matrimonio forzato» si nascondono situazioni molto diverse e complesse.
Per matrimonio forzato si intendono 3 situazioni :
1) Una persona subisce pressioni per accettare un matrimonio che non desidera.
2) Una persona subisce pressioni per rinunciare a una relazione di coppia di sua scelta.
3) Una persona subisce pressioni per rinunciare al divorzio o per restare sposata, sia che il matrimonio sia stato concluso liberamente o no.
La differenza tra un matrimonio forzato e un matrimonio combinato sta nella coercizione, nell’obbligo, che viene esercitato e nell’impossibilità a rifiutare l’unione.
In un matrimonio combinato, le persone che si dovrebbero sposare accettano liberamente un matrimonio organizzato e proposto da terze persone (spesso i genitori delle persone che dovranno sposarsi) e non vi è alcuna violenza né coercizione per imporre una persona partner.
Ad ogni momento la persona può rifiutare questa unione senza rischiare delle conseguenze negative. Il matrimonio combinato non è punito dal Codice penale.
Tuttavia, un matrimonio liberamente scelto e/o combinato può trasformarsi in matrimonio forzato se una delle due persone della coppia subisce pressioni per rinunciare al divorzio o per restare sposata.
Nel contesto del matrimonio forzato, le pressioni, le costrizioni, le violenze avvengono soprattutto all’interno della cerchia familiale (padre, madre, fratelli e sorelle, la persona (futura) congiunta e i suoi genitori, persone della famiglia allargata,…).
La violenza può anche manifestarsi sotto diverse forme (psicologica, fisica, sessuale e economica) così come attraverso un controllo eccessivo (dei contatti, della possibilità di uscita), oppure delle minacce verbali, dei ricatti affettivi, delle violenze fisiche come calci o pugni, dei lanci di oggetti, delle violenze sessuali o altri trattamenti degradanti.
Nella maggioranza dei casi non c’è una sola persona che agisce violenza. L’altra persona partner e altre persone della famiglia e della cerchia stretta di conoscenti spesso agiscono forme di violenza.
Le persone membre della vostra famiglia e/o la persona partner ricorrono a pressioni o costrizioni e non puoi quindi trovare sostegno presso di loro.
Ti senti forse in una situazione di conflitto di lealtà verso la tua famiglia: non sei d’accordo con le loro aspettative e con le pressioni che esercitano sulle tue scelte per le relazioni sentimentali, ma allo stesso tempo non vorresti provocare delusione o ferire.
Esiti a cercare aiuto presso persone professioniste oppure a sporgere denuncia?
Hai paura?
Non restare in solitudine, non isolarti, esistono delle soluzioni e delle persone specializzate sono pronte per consigliarti e accompagnarti.
Parlare della tua situazione è il primo passo per uscirne. Nella barra del menu: «Trovare aiuto», attraverso il filtro «tipo di legame con la violenza: devi confrontarti con una situazione di matrimonio forzato», troverai molti enti e servizi che possono aiutarti in funzione della tua situazione.
Se sei giovane e sei ancora in formazione, puoi rivolgerti alle persone professioniste di fiducia nella tua scuola: insegnanti, responsabili della mediazione, personale sanitario o psicologico scolastico sono lì per aiutarti e accompagnarti in queste procedure.
Su questo sito puoi anche formulare in qualunque momento delle domande in modo anonimo e gratuito, e delle persone professioniste ti risponderanno personalmente entro 3 giorni lavorativi.
Il Codice penale svizzero vieta il matrimonio o l’unione domestica registrata forzata, o concubinato forzato, così come il tentativo di forzare una persona a concluderli (art. 22 e art. 181a CP). La o le persone che mettono in atto queste pressioni e forzature possono essere punite con una pena detentiva fino ad un massimo di 5 anni o con una pena pecuniaria. Se il matrimonio forzato è avvenuto all’estero, l’infrazione è comunque punibile in Svizzera a condizione che la persona che lo ha forzato sia nel territorio svizzero e non sia estradata.
Il matrimonio forzato è perseguito d’ufficio: una procedura penale è aperta non appena la polizia o il ministero pubblico ne hanno conoscenza, anche se la vittima non sporge denuncia.
Tuttavia, le consultazioni ai centri LAV sono strettamente confidenziali, e nessuna informazione sarà comunicata oltre senza l’accordo della vittima. Ecco perché le persone coinvolte possono rivolgersi senza alcun timore alle persone professioniste per avere delle informazioni, sostegno, e per riflettere alla propria situazione senza pressione.
Secondo il Codice civile svizzero, per potersi sposare, le persone devono avere almeno 18 anni compiuti ed essere capaci di discernimento (art. 94 al. 1 CC). Al momento di formulare la domanda di matrimonio, l’ufficio di stato civile esamina se vi siano degli elementi che permettano di concludere che la domanda, manifestamente, non è l’espressione della libera volontà delle persone della coppia. (art. 99 al. 1 ch. 3 CC).
Il matrimonio sarà annullato per vie civili:
Se è stato concluso in violazione della volontà di una delle persone della coppia (art. 105 ch. 5 CC).
Quando una delle persone della coppia è minorenne, tranne che se il suo interesse superiore non indichi di mantenere valido il matrimonio (art. 105 ch. 6 CC).
La persona che è vittima di matrimonio forzato in Svizzera o all’estero ha la possibilità di farlo annullare presso i tribunali del luogo dove è stato concluso, del luogo di domicilio o del luogo di origine. In tal caso l’azione viene allora gestita secondo il diritto svizzero (art. 45 al. 2 LDIP). Una persona coinvolta da un matrimonio forzato, che sia stato concluso o no, può ricorrere in ogni momento ai servizi di aiuto elencati tra gli «indirizzi utili».
Riguardo al diritto di soggiorno, in caso di indizi di matrimonio forzato, una domanda di ricongiungimento familiare sarà sospesa fino a che le autorità competenti non avranno preso una decisione (art. 45a LStrI). L’esistenza di un matrimonio forzato può rappresentare un motivo personale maggiore, tale da permettere l’ottenimento o il prolungamento di un’autorizzazione di soggiorno per la persona vittima e le sue figlie o figli (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LStrI).
Quando un matrimonio forzato è la causa della fuga da un paese e di una domanda di asilo in Svizzera, è fortemente raccomandato prendere contatto con il Servizio contro i matrimoni forzati forcés, per farsi accompagnare nella procedura.